Innovazioni nella gestione delle volture catastali: servizio online e digitalizzazione dei registri

L’Agenzia delle entrate informa sulle recenti innovazioni riguardo alla gestione delle volture catastali, evidenziando l’implementazione di un nuovo servizio online denominato “Voltura catastale web” (Agenzia delle entrate, comunicato 15 aprile 2025).

La voltura catastale è il principale strumento con il quale devono essere aggiornati i soggetti iscritti in Catasto, specialmente in situazioni come le successioni ereditarie, dove è necessario comunicare il cambio di intestazione dei diritti reali su un immobile. Con la “domanda di volture”, infatti, il contribuente comunica all’Agenzia che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona, ma un’altra.

 

L’iniziativa, dunque, si inserisce in un contesto di semplificazione burocratica, mirata a facilitare l’accesso dei cittadini e dei loro delegati alle procedure di aggiornamento dei dati catastali relativi ai titolari di beni immobili.

 

Il nuovo servizio online consente agli utenti di presentare la domanda di voltura e di effettuare il pagamento delle somme dovute direttamente tramite pc, utilizzando credenziali digitali come SPID, CIE, CNS o Entratel/Fisconline. Questo sistema non solo semplifica la procedura, ma offre anche un’interfaccia guidata per la compilazione della dichiarazione, garantendo la ricezione e l’accettazione dei documenti inviati.

 

Il servizio “Voltura catastale web” sostituirà gradualmente il precedente software “Voltura 2.0 – Telematica”, che continuerà a essere disponibile fino alla data di dismissione, che sarà comunicata successivamente.

 

Un ulteriore sviluppo è rappresentato dal nuovo servizio gratuito “Consultazione registro partite catastali”, attivo dallo scorso 9 aprile e anch’esso disponibile in area riservata sul sito delle Entrate. La nuova funzionalità consente di consultare i “registri di partita”, ovvero gli schedari cartacei con i nomi degli intestatari (ditte catastali) contrassegnati da un numero (numero di partita). Nel corso degli anni questi registri sono stati microfilmati e successivamente trasferiti su immagini digitali, che oggi vengono rese consultabili online grazie al nuovo servizio, senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici dell’Agenzia. Benché questi registri cartacei non siano più aggiornati, poiché superati dalle attuali modalità di archiviazione dei dati catastali, la consultazione delle informazioni in essi contenute risulta particolarmente utile in caso di ricerche a ritroso nel tempo.

Al via la consultazione pubblica per le  “Linee guida sull’IA nel mondo del lavoro”

Attraverso il Portale ParteciPA chiunque potrà inviare suggerimenti, commenti e indicazioni su aspetti tecnici, normativi o di applicazione pratica (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 14 aprile 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invita tutte le parti interessate a prendere parte a una consultazione pubblica sulla prima bozza delle “Linee Guida per l’Implementazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel Mondo del Lavoro”. Il documento, di cui il dicastero ha avviato la stesura, è un documento pensato per aiutare imprese, lavoratori, enti di formazione e intermediari a sfruttare appieno le potenzialità dell’IA, in modo etico, responsabile e centrato sulla persona che sarà oggetto di dialogo anche con le parti sociali. L’obiettivo è favorire produttività, efficienza, benessere e sicurezza in ogni ambiente di lavoro, nel rispetto della dignità individuale e collettiva.

Attraverso il Portale ParteciPA chiunque potrà inviare suggerimenti, commenti e indicazioni su aspetti tecnici, normativi o di applicazione pratica.

Al termine della fase di raccolta delle proposte e delle osservazioni da parte degli stakeholder interessati, fissata per il 21 maggio 2025, il Ministero valuterà con attenzione ogni proposta: i contributi più significativi verranno integrati nel testo, citando e ringraziando esplicitamente gli autori.

CIPL Edilizia Industria Gorizia: definiti gli importi dell’EVR 2025

Verificati gli indicatori e determinato l’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2025

Il 18 marzo scorso, l’Ance dell’Alto Adriatico delle province di Gorizia, Pordenone e Trieste insieme a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil del Friuli-Venezia Giulia hanno siglato un verbale di accordo per verificare e stabilire gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2025, sulla base di quanto indicato dal CIPL di Gorizia del 13 settembre 2022, ai sensi del CCNL 1° luglio2014.
Il calcolo dell’EVR a livello provinciale è in conformità alle previsioni contenute negli artt. 38, nonché 12 e 46 del CCNL 18 giugno 2008, come modificato ed integrato dall’accordo 19 aprile 2010. Sulla base dei parametri presi in esame e con il raffronto tra i trienni 2021-2022-2023 con i trienni 2020-2021-2022 e ai sensi del comma 10 degli artt. 17 e 18 del CIPL, gli indicatori risultano positivi e la variazione stabilita è pari al 100%. Pertanto, l’EVR di competenza 2024 sarà erogabile nel corso del 2025 nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore al 1° luglio 2018. 

Bonus nuovi nati 2025: la disciplina del contributo una tantum

Fornite indicazioni anche sulle modalità di presentazione delle domande (INPS, circolare 14 aprile 2025, n. 76).

Con la circolare in argomento, l’INPS ha illustrato la disciplina del cosiddetto Bonus nuovi nati, fornendo anche indicazioni per la relativa presentazione delle domande di accesso, alla luce delle disposizioni della Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 206, Legge n. 207/2024).

Il contributo è un importo una tantum di 1.000 euro destinato ai nuclei familiari con figli nati, adottati o in affido preadottivo dal 1° gennaio 2025, con l’obiettivo di incentivare la natalità e sostenere le spese familiari.

I requisiti di accesso richiesti che i genitori richiedenti devono possedere, congiuntamente sono:

cittadinanza, i beneficiari possono essere cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Unione europea oppure essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari di permesso unico di lavoro, autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;

residenza, il genitore richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda. Tale requisito deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) alla data di presentazione della domanda;

requisito economico: è necessario un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dal calcolo le erogazioni relative all’Assegno unico e universale (AUU).

La domanda dovrà essere presentata online, tramite il servizio dedicato, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio.

In alternativa, può essere presentata tramite l’app INPS mobile, il Contact center multicanale oppure gli istituti di patronato.

La pubblicazione del servizio online sarà comunicata dall’INPS con successivo messaggio.

Il Bonus Nuovi nati non concorre alla formazione del reddito imponibile e sarà finanziato con 330 milioni di euro per il 2025, aumentando a 360 milioni di euro annui dal 2026. L’INPS monitorerà l’utilizzo delle risorse, comunicando mensilmente i risultati al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia.

CCNL Portuali: sottoscritto l’accordo sul welfare

Dal 1° aprile destinati ulteriori 77,00 euro alla Polizza Sanitaria

Il 18 marzo è stato sottoscritto da Assoporti, Assiterminal, Assologistica, Uniport, Ancip e Filt-Cgil, Fit-Cisl,Uiltrasporti il verbale di accordo sul welfare sanitario sulla base di quanto stabilito dal verbale del 18 novembre 2024 prevedendo di destinare per ciascun lavoratore, in aggiunta a quanto previsto, ulteriori 77,00 euro di cui:
– 42,00 euro a Unisalute;
– 35,00 euro ad ONHC Spa, per le prestazioni odontoiatriche indicate nel “Piano sanitario Cassa Salute Più -Copertura assicurava AIG Europe SA”.

CIPL Edilizia Artigianato Gorizia: stabilito l’EVR 2025



L’EVR va corrisposto nella misura dell’85% dell’aliquota del 6% calcolata sui minimi tabellari


Il 21 marzo 2025 le Parti sociali Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia, CNA Friuli Venezia Giulia Feneal – Uil FVG, Filca-Cisl FVG e Fillea-Cgil FVG hanno stipulato il verbale di accordo per la determinazione dell’EVR da corrispondere ai dipendenti delle imprese artigiane dell’edilizia e affini del Friuli Venezia Giulia, per l’anno 2025. 
Dunque, verificando l’andamento su base triennale dei 5 indicatori previsti dal contratto (periodo 2022-2024) e raffrontandolo con quello riferito al triennio precedente (2021-2023), hanno constatato che 4 su 5 parametri hanno fatto registrare un andamento positivo
Pertanto, l’EVR va corrisposto a decorrere da gennaio 2025 fino a dicembre 2025, nella misura dell’85% dell’aliquota del 6% calcolata sui minimi tabellari stabiliti dal CCNL di riferimento.


































LIVELLO Importo E.V.R. 2025

Quota mensile

Importo E.V.R. 2025
Quota oraria
91,69 0,53
81,31 0,47
67,47 0,39
62,28 0,36
58,82 0,34
51,90 0,30
44,98 0,26

Modalità operative per la garanzia IVA per soggetti non residenti in UE

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per la prestazione della garanzia ai sensi dell’articolo 35, comma 7-quater, del D.P.R. n. 633/1972 (Agenzia delle entrate, provvedimento 14 aprile 2025, n. 178713).

Tale garanzia è richiesta ai soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale avvalendosi di un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto.

I soggetti non residenti nei paesi UE/SEE che utilizzano un rappresentante fiscale per adempiere agli obblighi IVA in Italia sono tenuti a prestare idonea garanzia per essere inclusi o rimanere nella banca dati VIES.

I soggetti già titolari di partita IVA devono prestare la garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nel VIES, mentre quelli non ancora in possesso di partita IVA devono prestare la garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività con la richiesta di inclusione nel VIES.

 

La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria, per un valore massimale minimo di 50 mila euro.

 

La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale e consegnata, personalmente o tramite il rappresentante fiscale, alla medesima Direzione Provinciale.

 

La garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato deve contenere specifiche informazioni, tra cui dati identificativi del richiedente e del depositario, la Direzione Provinciale beneficiaria, la delimitazione, durata e importo della garanzia, la composizione del deposito, le obbligazioni delle parti, la forma delle comunicazioni e il foro competente.

La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve contenere informazioni quali dati identificativi del richiedente e del fideiussore, la Direzione Provinciale beneficiaria, la delimitazione, durata e importo, l’inadempimento e le obbligazioni delle parti, la rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione, la forma delle comunicazioni e il foro competente.

 

La garanzia deve avere una durata non inferiore a 36 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale competente. Solo dalla data della comunicazione positiva è possibile richiedere l’inclusione nel VIES.

I soggetti già inclusi nella banca dati VIES alla data di pubblicazione del provvedimento in argomento, devono invece prestare la garanzia entro 60 giorni dalla medesima data. In caso di mancata prestazione della garanzia entro tale termine, l’Agenzia comunica al rappresentante fiscale l’avvio della procedura di esclusione dal VIES del soggetto rappresentato.

CCNL Cooperative Sociali: siglata la nota applicativa per la gradualità

Stabilite le linee guida per la concessione della gradualità dove è complessa l’applicazione dei contenuti economici del contratto

Agci-Imprese sociali, Confcooperative-Federsolidarietà, Legacoopsociali, Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs hanno sottoscritto, in data 7 aprile, la nota applicativa relativa all’art. 77 del CCNL Cooperative Sociali riguardante la gradualità. All’interno del documento, diramato alle sedi territoriali competenti, si dichiara la corretta ed integrale applicazione del contratto, sino alla data di presentazione e si documenta il mancato riconoscimento degli adeguamenti contrattuali in regime di appalto o accreditamento, con l’opportuna evidenza della dimensione economica e temporale dei contratti interessati.
Inoltre, vengono illustrate le criticità delle condizioni economico-finanziarie dell’impresa; viene documentato l’eventuale utilizzo di ammortizzatori sociali; vengono riportati eventuali stati di crisi già in essere e vengono segnalate altre richieste di gradualità presentate in altri territori o regioni.
Viene precisato, inoltre, che le istanze di accesso alla gradualità devono pervenire alla commissione regionale/provinciale territorialmente competente almeno 60 giorni prima della decorrenza degli incrementi retributivi. I lavoratori coinvolti nell’eventuale percorso di gradualità sono quelli impegnati nella gestione dei servizi all’interno della regione e/o territorio dove la sopravvenuta difficoltà rende complessa l’applicazione dei contenuti economici del contratto. L’eventuale concessione della gradualità deve prevedere una durata limitata nel tempo. 

Bando ISI 2024, al via la registrazione delle domande

Da oggi sino al 30 maggio possibile la compilazione delle istanze di partecipazione (INAIL, comunicato 11 aprile 2025).

L’INAIL ha comunicato che dal 14 aprile fino alle ore 18.00 del 30 maggio 2025 sarà possibile compilare e registrare le domanda di partecipazione al bando ISI 2024, con il quale l’Istituto mette a disposizione delle imprese che investono in prevenzione 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, quasi 100 in più rispetto all’edizione precedente. La procedura informatica, divisa in quattro fasi, è spiegata in dettaglio nel videotutorial realizzato da Postel in collaborazione con l’INAIL, che segue il primo video incentrato sulle novità di questa edizione del bando. Entrambi i filmati sono disponibili nella pagina dedicata al bando presente sul sito INAIL.

Con il nuovo bando ISI sono state introdotte alcune novità per migliorare l’efficacia degli interventi realizzati e semplificare la procedura di accesso al contributo. Il nuovo avviso punta, infatti, a incrementare ancora di più la partecipazione delle micro e piccole imprese, per le quali è prevista la possibilità di anticipare il 70% delle somme concesse, e di quelle operanti in settori ad alto rischio. Tra le priorità anche il sostegno all’innovazione tecnologica e all’ammodernamento dei macchinari. Inoltre, per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, la percentuale di finanziamento può arrivare fino all’80%

Il video citato illustra all’utente tutte le fasi della compilazione, dall’inserimento dei dati dell’azienda e di quelli del legale rappresentante, alla selezione dell’asse di finanziamento prescelto tra i cinque a disposizione, alla descrizione del progetto, con il costo e l’importo del finanziamento richiesto. In base alle informazioni inserite, il sistema assegna un punteggio per ogni parametro. Per inviare la domanda è necessario raggiungere 130 punti.

Infine, l’INAIL ha reso noto che i prossimi passi consisteranno nell’aggiornamento del Calendario scadenze ISI 2024 e  nella pubblicazione delle Regole tecniche e della Tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico.

Risarcimento del danno e disciplina CFC

Il principio di diritto n. 4/2025 dell’Agenzia delle entrate si concentra sulla rilevanza di un risarcimento del danno ai fini dell’applicazione della disciplina relativa alle Controlled Foreign Companies (CFC).

La normativa in materia di CFC è regolata dall’articolo 167 del TUIR, il quale è stato modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 142/2018 (che ha recepito la Direttiva (UE) 2016/1164, nota come ATAD) e, più recentemente, dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 209/2023 (Decreto fiscalità internazionale).
La finalità principale della normativa CFC è quella di prevenire che soggetti residenti in Italia, con società controllate situate in Paesi a fiscalità privilegiata, possano attuare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva trasferendo ingenti utili dalla società controllante (soggetta ad alta fiscalità) alle società controllate (soggette a tassazione ridotta).

A tal fine, la disciplina CFC prevede un meccanismo di imputazione per trasparenza al soggetto residente in Italia dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di un’effettiva distribuzione di utili, qualora quest’ultimo sia assoggettato a tassazione privilegiata.

 

Come evidenziato nella circolare dell’Agenzia n. 18/E/2021, i regimi CFC, inizialmente concepiti con una finalità anti-differimento dell’imposizione (”anti­deferral”), hanno assunto una connotazione più marcatamente “antiabuso”. 

 

L’operatività della normativa CFC, ai sensi dell’articolo 167 del TUIR, è subordinata al verificarsi congiunto di tre condizioni:

  • controllo, di diritto o economico, dell’entità estera, da parte di un soggetto residente in Italia;
  • assoggettamento dell’entità estera controllata ad un livello di tassazione effettiva non congruo;
  • realizzazione, da parte dell’entità estera controllata, di proventi rientranti nelle categorie di passive income menzionate nella stessa disposizione, per oltre un terzo dei proventi complessivi.

In merito all’ultima condizione, l’Agenzia ritiene che il risarcimento del danno, conseguito sulla base di un accordo transattivo a seguito dell’interruzione di un’attività economica effettiva imputabile alla controparte, non possa essere ascritto ai passive income di cui al citato articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR.

 

L’articolo 167 elenca specificamente le categorie di proventi che costituiscono passive income ai fini CFC:

1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente,
controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

In particolare, l’Agenzia osserva che un risarcimento volto a ristorare il pregiudizio conseguente alla preclusa possibilità di esercitare l’attività imprenditoriale per cui la controllata estera era stata costituita e per il sostenimento inutile di rilevanti spese finalizzate all’avviamento dell’attività, non risulta riconducibile ad alcuna delle singole tipologie di proventi individuate dalla Direttiva ATAD e recepite nell’ordinamento italiano dall’articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR.

Di conseguenza, non si ravvisano i presupposti applicativi della disciplina CFC, anche con riferimento alla condizione del conseguimento, per oltre un terzo dei proventi complessivi, di passive income elencati dall’articolo 167, comma 4, lettera b) del TUIR.